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Sez. L, Sentenza n. 1153 del 14/02/1983 (Rv. 425935 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITÀ - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - PROVVIGIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE - CONTRASTO TRA LA DISCIPLINA COLLETTIVA E QUELLA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE - CONFRONTO DELLE SINGOLE VOCI RETRIBUTIVE - ESCLUSIONE - CONFRONTO DEI TRATTAMENTI COMPLESSIVI DESUMIBILI DALLE DUE REGOLAMENTAZIONI - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1983-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425935-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITÀ - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - PROVVIGIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE - CONTRASTO TRA LA DISCIPLINA COLLETTIVA E QUELLA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE - CONFRONTO DELLE SINGOLE VOCI RETRIBUTIVE - ESCLUSIONE - CONFRONTO DEI TRATTAMENTI COMPLESSIVI DESUMIBILI DALLE DUE REGOLAMENTAZIONI - NECESSITÀ.*

La corrispondenza della retribuzione al precetto costituzionale deve essere vagliata con riferimento non ai soli minimi tabellari, ma al compenso globalmente percepito, comprendente sia la paga base, sia tutte le attribuzioni patrimoniali di carattere accessorio, non potendo il giudizio sull'equilibrio tra lavoro svolto e corrispettivo erogato essere espresso in relazione alle singole voci retributive. Pertanto, nel contrasto tra la disciplina collettiva e quella risultante dal contratto individuale di lavoro, bisogna porre a confronto non le singole voci retributive, bensì i trattamenti complessivi desumibili dalle due regolamentazioni, con applicazione integrale dell'una o dell'altra e dando comunque prevalenza a quella che comporta il trattamento globale più favorevole, con la conseguenza che il lavoratore non può scindere le singole voci retributive del contratto individuale, per conservare quelle a lui più favorevoli e sostituire quelle meno vantaggiose rispetto alla contrattazione collettiva, dovendosi applicare il criterio dell'assorbimento anziché quello del cumulo dei compensi individuali e dei minimi tabellari. (V 4237/80, mass n 408113 e 408114).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)