Sez. 1, Sentenza n. 2627 del 10/12/1970 (Rv. 349026 - 01)
ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DEI TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE PUBBLICHE E DI ALTRE GIURISDIZIONI - CONTROVERSIA SULLA DETERMINAZIONE DELL'ALVEO O DELLE SPONDE DI UN CORSO D'ACQUA NONCHE SULLA RELATIVA QUALIFICAZIONE - COMPETENZA DEL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE - LIMITI - CONTROVERSIA RELATIVA ALL'APPARTENENZA DEL TERRENO RIEMERSO - COMPETENZA DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA ORDINARIA.*
ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DEI TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE PUBBLICHE E DI ALTRE GIURISDIZIONI - CONTROVERSIA SULLA DETERMINAZIONE DELL'ALVEO O DELLE SPONDE DI UN CORSO D'ACQUA NONCHE SULLA RELATIVA QUALIFICAZIONE - COMPETENZA DEL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE - LIMITI - CONTROVERSIA RELATIVA ALL'APPARTENENZA DEL TERRENO RIEMERSO - COMPETENZA DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA ORDINARIA.*
L'attribuzione alla Competenza dei tribunali delle acque pubbliche delle controversie sulla consistenza e sulla Determinazione dei limiti dell'alveo e delle sponde di un corso d'acqua, al pari delle controversie sulla qualificazione come alveo di una determinata zona di terreno, si giustifica in vista del carattere eminentemente tecnico della indagine necessaria alla loro soluzione, e sussiste pertanto anche quando la questione sia proposta incidenter tantum, in via di Azione o di eccezione. Tale ragione viene meno, e la controversia rientra nella Competenza del giudice ordinario, allorquando, pur affermandosi che il terreno conteso costituiva un tempo l'alveo di un corso d'acqua risulti peraltro pacifico che esso abbia definitivamente cessato di farne parte, per eventi naturali o ad opera dell'uomo e si disputi esclusivamente circa l'appartenenza attuale della zona riemersa a seguito della deviazione dell'alveo. (Conf 2640'69, mass n 342281 108'65).*
Riferimenti normativi: Legge 11/12/1933 num. 1775 art. 140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)