Sez. 2, Sentenza n. 1312 del 23/01/1997 Ud. (dep. 13/02/1997) Rv. 207125 - 01
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE GENERALI E SUPPLETIVE | Criterio della residenza, domicilio, dimora dell'imputato - Pluralità di imputati residenti, domiciliati o dimoranti in luoghi diversi - Ricorso all'ulteriore criterio del luogo di iscrizione della notizia di reato - Necessità.
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE GENERALI E SUPPLETIVE
Qualora, per l'inidoneità degli altri criteri, debba farsi ricorso, al fine di determinare la competenza per territorio, alla regola suppletiva di cui al secondo comma dell'art. 9 cod. proc. pen. - che indica il giudice del luogo della residenza, del domicilio o della dimora dell'imputato - ma più siano gli imputati, ciascuno dei quali residente, domiciliato o dimorante in luogo appartenente a circondario diverso dagli altri, stante la mancanza di univocità del dato di collegamento deve necessariamente applicarsi l'ulteriore residuale criterio previsto dal terzo comma dell'art. 9 cod. proc. pen., il quale indica la competenza del giudice del luogo ove ha sede l'ufficio del publico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 9, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)