Sez. 3, Sentenza n. 38511 del 18/09/2024 Cc. (dep. 21/10/2024) Rv. 287048-02
COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE GENERALI E SUPPLETIVE | Trattamento illecito dei dati personali - Divulgazione a mezzo "internet" - Impossibilità di individuare il luogo di consumazione del reato - Criteri suppletivi dell'art. 9 cod. proc. pen. - Applicabilità.
COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE GENERALI E SUPPLETIVE
La competenza territoriale per il delitto di illecito trattamento dei dati personali realizzato mediante "social network", di cui all'art. 167 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ove non sia applicabile la regola generale dell'art. 8 cod. proc. pen. per l'impossibilità di individuare il luogo di caricamento dei dati e quello in cui essi sono diventati fruibili nel "web", si determina in base ai criteri suppletivi, considerati, in via graduale, dall'art. 9 cod. proc. pen., attingendo, da ultimo, a quello residuale sancito dal comma 3, che attribuisce la competenza al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato.
Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 167, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 9 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)