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Sez. U - , Sentenza n. 16979 del 25/06/2019 (Rv. 654370 - 03)

ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - SENTENZE - IMPUGNAZIONI | Vizio di extrapetizione - Art. 204 r.d. n. 1775 del 1933 - Rinvio recettizio alle corrispondenti norme del codice di procedura del 1865 - Impugnazione esperibile - Ricorso per cassazione - Esclusione - Istanza di rettificazione - Necessità.
Stato
decisa il 2019-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654370-03

ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - SENTENZE - IMPUGNAZIONI

Ai sensi dell'art. 204 del r.d. n. 1775 del 1933 - che opera un rinvio recettizio alle corrispondenti norme del codice di procedura civile del 1865 - qualora il Tribunale Superiore delle acque pubbliche sia incorso nel vizio di extrapetizione, l'impugnazione esperibile è l'istanza di rettificazione al medesimo Tribunale superiore e non il ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione di cui ai successivi artt. 200 - 202 dello stesso T.U., esperibile invece in caso di omesso esame di un motivo, non rientrando quest'ultima ipotesi tra quelle per cui è prevista la rettificazione ai sensi del citato art. 204.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 200, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 201 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 202, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 204

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)