Sez. U, Sentenza n. 9662 del 06/05/2014 (Rv. 630544 - 01)
ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - SENTENZE - IMPUGNAZIONI | Vizio di extrapetizione - Art. 204 r.d. n. 1775 del 1933 - Rinvio recettizio alle corrispondenti norme del codice di procedura del 1865 - Impugnazione esperibile - Ricorso per cassazione - Esclusione - Istanza di rettificazione - Necessità.
ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - SENTENZE - IMPUGNAZIONI
Ai sensi dell'art. 204 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 - che opera un rinvio recettizio alle corrispondenti norme del codice di procedura civile del 1865 (con applicabilità, nella specie, dell'art. 517) - qualora il Tribunale superiore delle acque pubbliche sia incorso nel vizio di extrapetizione, l'impugnazione esperibile è l'istanza di rettificazione al medesimo Tribunale superiore e non il ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 204, Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 517
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)