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Sez. 1, Sentenza n. 12934 del 04/12/1992 (Rv. 479904 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Approvazione - Omologazione - Opposizione | Concordato - Nullità per vizio incorso nella votazione - Dichiarazione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1992-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479904-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Approvazione - Omologazione - Opposizione

In tema di deliberazione del concordato preventivo, nel caso in cui un creditore escluso dal voto abbia fatto opposizione, il giudice dell'opposizione, che dichiari nullo il concordato per vizio incorso nella votazione, non può rimettere il processo nella sede amministrativa, per una nuova votazione da parte di tutti i creditori che ne abbiano diritto, ma deve rifare il calcolo delle maggioranze, considerando che l'art. 181 n. 2 della legge fallimentare impone di interpretare come dissenziente la volontà dell'opponente illegittimamente escluso.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 174, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 174, Legge Falliment. art. 175, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 175, Legge Falliment. art. 178, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 178 CORTE COST., Legge Falliment. art. 181, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 181, Legge Falliment. art. 183 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 183 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)