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Sez. 1, Sentenza n. 6715 del 23/05/2000 (Rv. 536819 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - VOTO - ADESIONI ALLA PROPOSTA - IN GENERE | Adunanza dei creditori - Adesioni nei venti giorni successivi - Presupposti - Maggioranza numerica dei votanti nell'adunanza - Fattispecie in tema di contestazione dei risultati della votazione.
Stato
decisa il 2000-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536819-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - VOTO - ADESIONI ALLA PROPOSTA - IN GENERE

Nella procedura di concordato preventivo, ai creditori che non hanno partecipato all'adunanza prevista dagli artt. 174 e segg. legge fall. per la deliberazione sulla proposta di concordato è consentita l' adesione successiva (art. 178, comma quarto, legge fall.) soltanto qualora nella suddetta adunanza sia stata conseguita la maggioranza numerica dei votanti (nella specie, in presenza di contestazioni del proponente rispetto al computo dei voti, il giudice delegato aveva dato atto del mancato raggiungimento della maggioranza - riservandosi di riferirne al collegio - e della possibilità per altri creditori di far pervenire in cancelleria adesioni "delle quali si potrà eventualmente tenere conto"; la S.C., confermando la decisione di merito, ha ritenuto irrilevante tale precisazione, in quanto mera menzione di una possibilità astratta destinata a tradursi in concreto nel solo caso in cui il tribunale avesse deciso sulle contestazioni difformemente dal G.D.).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 178, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 178 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)