Sez. 2, Sentenza n. 1479 del 22/04/1977 (Rv. 385193 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE GENERALE DI RISARCIMENTO EX ART 1218 COD CIV - PROPOSIZIONE CUMULATIVA CON LE AZIONI SPECIALI PREVISTE DALLE NORME DISCIPLINATRICI DEL CONTRATTO - NECESSITA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE GENERALE DI RISARCIMENTO EX ART 1218 COD CIV - PROPOSIZIONE CUMULATIVA CON LE AZIONI SPECIALI PREVISTE DALLE NORME DISCIPLINATRICI DEL CONTRATTO - NECESSITA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
In materia contrattuale, l'Azione generale di risarcimento dei danni di cui all'art 1218 cod civ non deve essere necessariamente proposta in via cumulativa con le azioni speciali previste dalle norme regolatrici del contratto (art 1453 cod civ) o dei vari tipi di contratto. Pertanto, l'attore che abbia chiesto soltanto l'adempimento di un contratto, ben puo, dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha accolto tale domanda, chiedere in un separato giudizio, col solo limite della prescrizione del diritto azionato, il risarcimento dei danni derivati dallo inadempimento dedotto nel precedente processo. (V 25/75, mass n 373134; (V 810/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)