Sez. 2, Sentenza n. 25 del 07/01/1975 (Rv. 373134 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - A CORPO - A MISURA - AZIONE PER LA RIDUZIONE DEL PREZZO O PER IL RECESSO DAL CONTRATTO - AZIONE DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - ESPERIBILITA - RISPETTIVI PRESUPPOSTI.*
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - A CORPO - A MISURA - AZIONE PER LA RIDUZIONE DEL PREZZO O PER IL RECESSO DAL CONTRATTO - AZIONE DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - ESPERIBILITA - RISPETTIVI PRESUPPOSTI.*
Le azioni previste dagli artt 1537, 1538 cod civ in tema di vendite immobiliari a corpo ovvero a misura non escludono l'esperibilita della generale Azione di risoluzione contrattuale e di risarcimento per dolo o colpa del contraente inadempiente di cui all'art 1218 cod civ: le prime presuppongono il solo fatto obiettivo che sia stata consegnata una quantita maggiore o minore della cosa rispetto a quella pattuita, la seconda presuppone il dolo o la colpa della parte inadempiente alla obbligazione di consegnare la cosa immobile nella quantita pattuita.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1537, Cod. Civ. art. 1538
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)