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Sez. 5 - , Ordinanza n. 4649 del 21/02/2020 (Rv. 657329 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | ICI - Agevolazione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 504 del 1992 - Infrastrutture - Distinzione tra beni dei consorzi tra enti territoriali e beni degli assegnatari - Conseguenze.
Stato
decisa il 2020-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657329-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini dell'assoggettabilitĂ  all'imposta delle infrastrutture quali strade, illuminazioni, parcheggi, aiuole eccetera, occorre verificare anzitutto se tali opere siano state realizzate e siano utilizzabili esclusivamente dagli assegnatari dei singoli lotti o siano state realizzate dai consorzi tra enti territoriali, su terreno di loro esclusiva proprietĂ , essendo soggetto passivo, nel primo caso, gli assegnatari sui cui terreni sono state realizzate le infrastrutture, nel secondo caso, il consorzio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. A CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)