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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5551 del 26/02/2019 (Rv. 653070 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Consorzi tra enti territoriali - Esenzione ex art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992 - Applicazione anche ai consorzi tra enti territoriali e altri enti - Fondamento e condizioni - Enti individualmente esenti - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653070-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di ICI, l'esenzione dall'imposta, di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, si applica, oltre che ai consorzi tra enti territoriali, anche ai consorzi in cui, tra i consorziati, vi siano anche altri enti, purché questi ultimi, ai sensi dell'art. 31, comma 18, della l. n. 289 del 2002, fruiscano di una delle esenzioni soggettive di cui allo stesso art. 7, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 504 del 1992. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso l'esenzione dall'ICI di un consorzio di sviluppo industriale, sia perché gli impianti da esso posseduti, ed in relazione ai quali era stato assoggettato all'imposta, erano strumentali alla sua ordinaria attività industriale, sia perché, comunque, tra gli enti consorziati, vi era anche un istituto di credito, che non poteva fruire di nessuna delle esenzioni soggettive previste dall'art. 7, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 504 del 1992).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. A, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 31 com. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)