Sez. 5, Sentenza n. 13511 del 26/05/2008 (Rv. 603493 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata ex art. 2 nonies del d.l. 30 settembre 1994 n. 564 - Ambito di applicazione - Limitazione alle irregolarità formali commesse da chi non abbia compiuto operazioni imponibili - Necessità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
La definizione agevolata prevista, in tema di IVA ed imposte sui redditi, dall'art. 2 nonies del d.l. 30 settembre 1994, n. 564 (convertito nella legge 30 novembre 1994 n. 656), non ha una portata generale (idonea, cioè, a sanare qualunque tipo di irregolarità), ma è consentita solo alla duplica condizione che le irregolarità di cui si chiede la sanatoria abbiano carattere formale, e che il contribuente non abbia compiuto nel periodo interessato operazioni imponibili.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 novies CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)