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Sez. 5, Sentenza n. 13511 del 26/05/2008 (Rv. 603493 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata ex art. 2 nonies del d.l. 30 settembre 1994 n. 564 - Ambito di applicazione - Limitazione alle irregolarità formali commesse da chi non abbia compiuto operazioni imponibili - Necessità.
Stato
decisa il 2008-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603493-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

La definizione agevolata prevista, in tema di IVA ed imposte sui redditi, dall'art. 2 nonies del d.l. 30 settembre 1994, n. 564 (convertito nella legge 30 novembre 1994 n. 656), non ha una portata generale (idonea, cioè, a sanare qualunque tipo di irregolarità), ma è consentita solo alla duplica condizione che le irregolarità di cui si chiede la sanatoria abbiano carattere formale, e che il contribuente non abbia compiuto nel periodo interessato operazioni imponibili.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 novies CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)