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Sez. 4, Sentenza n. 1992 del 02/06/1988 Ud. (dep. 23/02/1989) Rv. 180631 - 01

SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - MOTIVAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - RAGIONE.*
Stato
decisa il 1988-06-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180631-01

SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - MOTIVAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - RAGIONE.*

La Determinazione della misura della provvisionale accordata in Sede penale ha carattere meramente delibativo, senza efficacia di giudicato nel giudizio civile di risarcimento del danno; pertanto, essa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito. Ne consegue che l'imputato non può dolersi del difetto di motivazione della pronuncia di assegnazione della provvisionale, poiché dispone di ogni possibilità di difesa nella Sede civile di liquidazione definitiva del danno. (Conf mass n 169487 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)