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Sez. L, Sentenza n. 6843 del 08/08/1987 (Rv. 455039 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - INCLUSIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA AL CALCOLO DELL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ PER I DIPENDENTI DELLA RAI EX ART. 41 C.C.N.L. 6 OTTOBRE 1980.*
Stato
decisa il 1987-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455039-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - INCLUSIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA AL CALCOLO DELL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ PER I DIPENDENTI DELLA RAI EX ART. 41 C.C.N.L. 6 OTTOBRE 1980.*

Ai fini della computabilità del compenso per lavoro straordinario nella base di calcolo dell'indennità di anzianità, non occorre che lo straordinario muti natura e diventi lavoro ordinario ad orario normale (entro i limiti legali), ma è sufficiente che esso, in quanto prestato per far fronte a concrete e ricorrenti esigenze dell'impresa, rappresenti un emolumento fisso e continuativo, oltre che determinato o determinabile. (nella specie la suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito che - applicando l'art. 41 CCNL 6 ottobre 1980 per i dipendenti della RAI - aveva ritenuto che il compenso per lo straordinario fisso e continuativo rientrasse nella base di calcolo dell'indennità di anzianità). (V 1487/84, mass n 433575).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Contr. Coll. 06/10/1980 num. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)