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Sez. L, Sentenza n. 1487 del 02/03/1984 (Rv. 433575 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - COMPUTO - INDIVIDUAZIONE DELLA BASE RETRIBUTIVA - CRITERI.*
Stato
decisa il 1984-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433575-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - COMPUTO - INDIVIDUAZIONE DELLA BASE RETRIBUTIVA - CRITERI.*

Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità vanno ricompresi tutti gli emolumenti i quali, anche se non sono caratterizzati da obbligatorietà, nel senso di non essere specificamente previsti da un preesistente patto individuale o collettivo ovvero da una disposizione di legge, rispondono tuttavia al requisito della continuità, inteso non nel senso di successione nel tempo della prestazione senza interruzione, con regolarità o periodicità del pagamento del relativo compenso, ma in quello di protrazione della prestazione stessa e della corrispondente retribuzione entro un lasso di tempo apprezzabile, in guisa tale da determinare la esclusione dalla base suddetta soltanto del corrispettivo di prestazioni dettate da esigenze provvisorie o da circostanze improvvise o casuali e che non si presentino quindi con una certa regolarità e frequenza o anche periodicità. (V 3148/83, mass n 428059; (V 4290/82, mass n 422269; (V 6496/79, mass n 403231).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)