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Sez. L, Sentenza n. 7021 del 08/05/2003 (Rv. 562769 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - PLURALITÀ DI DIFENSORI | Ricorso per cassazione - Sottoscrizione da parte di un solo difensore - Validità - Condizioni - Certificazione della sottoscrizione della parte - Mandato congiunto o disgiunto - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562769-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - PLURALITÀ DI DIFENSORI

Se il mandato alle liti viene conferito a più difensori, ciascuno di Essi, in difetto di un'espressa ed inequivoca volontà della parte circa il carattere congiuntivo, e non disgiuntivo, del mandato medesimo, ha pieni poteri di rappresentanza processuale, con la conseguenza che in caso di procura speciale per ricorrere per cassazione il ricorso è validamente proposto se sottoscritto anche da uno solo di essi, mentre è del tutto irrilevante la natura congiunta o disgiunta del mandato ai fini della autenticazione della sottoscrizione della procura medesima, atteso che la certificazione ad opera del difensore non comporta esercizio di attività defensionale ma costituisce esercizio di un potere eccezionalmente attribuito al difensore stesso, sicché la sottoscrizione può essere certificata efficacemente anche da uno solo dei difensori, anche nell'ipotesi di mandato congiuntivo (peraltro non ricorrente nella specie).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 87 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)