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Sez. 3, Sentenza n. 1168 del 23/01/2004 (Rv. 569601 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - PLURALITÀ DI DIFENSORI | Presunzione di conferimento disgiunto del mandato - Conseguenze - Sottoscrizione dell'atto introduttivo del giudizio da parte di un solo difensore - Validità.
Stato
decisa il 2004-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569601-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - PLURALITÀ DI DIFENSORI

Dai principi generali in tema di procura alle liti (artt. 83 e 365 cod.proc.civ.) e di mandato (art. 1716 cod.civ., disciplinante l'ipotesi di pluralità di mandatari) discende che, ove il mandato alle liti venga conferito a più difensori, si presume che esso sia conferito disgiuntamente a ciascuno di essi, salvo inequivoca manifestazione di volontà della parte in favore del carattere congiuntivo del mandato; ne consegue che ciascun difensore è autonomamente legittimato alla sottoscrizione dell'atto introduttivo del giudizio in assenza di una espressa volontà delle parti circa il carattere congiuntivo del mandato stesso, con conseguente esclusione di ogni profilo di nullità dell'atto, dovuto all'eventuale mancanza della firma degli altri difensori.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Civ. art. 1716

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)