Sez. L, Sentenza n. 10907 del 12/11/1990 (Rv. 469736 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SPECIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - VOLONTARI - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - PER IL PERSONALE DI VOLO DIPENDENTE DA AZIENDE DI NAVIGAZIONE AEREA - AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE VOLONTARIA DELLA CONTRIBUZIONE - DECADENZA DAL BENEFICIO - ESTREMI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SPECIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - VOLONTARI - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - PER IL PERSONALE DI VOLO DIPENDENTE DA AZIENDE DI NAVIGAZIONE AEREA - AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE VOLONTARIA DELLA CONTRIBUZIONE - DECADENZA DAL BENEFICIO - ESTREMI.*
Con riferimento alla speciale disciplina della previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, quale dettata dalla legge 13 luglio 1965 n. 859, l'assicurato che sia stato autorizzato alla prosecuzione volontaria della contribuzione decade dal beneficio (ex art. 41 legge cit.) ove ometta i versamenti per un anno senza che abbia raggiunto il periodo contributivo minimo di quindici anni, tenendo a tal fine conto che tale speciale normativa non prevede la contribuzione figurativa nel periodo di sospensione della prestazione lavorativa a seguito di congedo per maternità. (V 149/89, mass n 461378; (V 9178/87, mass n 456405).*
Riferimenti normativi: Legge 13/07/1965 num. 859 art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)