Sez. L, Sentenza n. 9178 del 11/12/1987 (Rv. 456405 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - PENSIONE D'INVALIDITÀ SPECIFICA CONCESSA AD UN PILOTA DIPENDENTE DA IMPRESA DI NAVIGAZIONE AEREA - REVOCA PER RECUPERO DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA - LEGITTIMITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - PENSIONE D'INVALIDITÀ SPECIFICA CONCESSA AD UN PILOTA DIPENDENTE DA IMPRESA DI NAVIGAZIONE AEREA - REVOCA PER RECUPERO DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA - LEGITTIMITÀ.*
La revoca della pensione d'Invalidità specifica (artt. 22, lett. A), e 26 legge 13 luglio 1965 n. 859) concessa ad un pilota dipendente da azienda di navigazione aerea, che abbia recuperato la propria capacità lavorativa, non può ritenersi esclusa per la Mancanza di un'espressa previsione in tal senso da parte della legge (che, all'art. 27, si limita a contemplare la sospensione del trattamento pensionistico in caso di rioccupazione con Obbligo d'iscrizione al fondo previsto dall'art. 1 della stessa legge), essendo conforme al principio generale della revoca di un beneficio non più dovuto.*
Riferimenti normativi: Legge 13/07/1965 num. 859 art. 1, Legge 13/07/1965 num. 859 art. 22, Legge 13/07/1965 num. 859 art. 26, Legge 13/07/1965 num. 859 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)