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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3546 del 23/02/2016 (Rv. 638937 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE | Effetto interruttivo automatico - Nullità relativa - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638937-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE

La mancata interruzione del processo a causa della morte dell'unico difensore della parte costituisce un'ipotesi di nullità relativa che comporta non la rimessione della causa al primo giudice, in quanto estranea alle ipotesi tassative di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., ma la decisione nel merito da parte del giudice di appello su tutte le questioni controverse. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di secondo grado che, a fronte dell'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per mancata interruzione del processo, ha accolto la domanda subordinata disponendo la rinnovazione della prova testimoniale e deciso nel merito esaminando tutte le questioni inerenti alla causa).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)