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Sez. 2, Sentenza n. 244 del 11/01/2010 (Rv. 611069 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE | Morte, radiazione o sospensione - Effetto interruttivo automatico - Conseguenze - Svolgimento di ulteriore attività processuale - Preclusione - Fondamento - Conseguenze ulteriori - Nullità della sentenza - Dichiarazione - Rimessione al primo giudice - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611069-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE

La morte (come la radiazione o la sospensione dall'albo) dell'unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito, determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altri parti non ne hanno avuto conoscenza (e senza, quindi, che occorra, perché si perfezioni la fattispecie interruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell'evento), con preclusione di ogni ulteriore attività processuale che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza; peraltro - non ricorrendo uno dei casi nei quali la causa va rimessa al primo giudice - il giudice di appello, ove dichiari la nullità della sentenza di primo grado per tale motivo, è tenuto a trattenere la causa e a giudicarla nel merito con una motivazione del tutto autonoma, cioè priva di riferimenti alla sentenza dichiarata nulla.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)