Sez. 1, Sentenza n. 23419 del 04/11/2009 (Rv. 610045 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - IN GENERE | Contratti - Potere di rappresentanza del rettore - Esercizio - Condizioni - Previa delibera del consiglio di amministrazione - Necessità - Eccezioni - Contratti stipulati in via d'urgenza - Ratifica - Necessità - Rifiuto successivo all'esecuzione del contratto - Conseguenze - Efficacia "ex nunc" - Fattispecie in tema di diniego di ratifica di contratto recante clausola compromissoria.
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - IN GENERE
Il rettore, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione dell'università, ai sensi dell'art. 12 del r.d. n. 1592 del 1993, è l'organo al quale spetta l'esercizio del potere di rappresentanza, previa delibera del consiglio di amministrazione, la mancanza della quale è opponibile anche ai terzi, salvo che il rettore non abbia agito in via d'urgenza, nel qual caso il contratto stipulato è valido ed immediatamente efficace, fermo restando l'obbligo di sottoporlo al consiglio per la ratifica nella prima adunanza successiva. Qualora, peraltro, non essendo stata rispettata tale procedura, il rifiuto di ratifica sia intervenuto a distanza di anni, e dopo che il contratto abbia avuto esecuzione, detto rifiuto assolve una funzione di revoca dell'atto compiuto, che, operando "ex nunc" nei confronti del terzo, il quale ha legittimamente confidato nei poteri del rappresentante dell'ente, non può travolgere gli effetti del contratto verificatisi nel frattempo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale, in riferimento all'impugnazione di un lodo arbitrale, aveva ritenuto sussistente il potere degli arbitri di pronunciarsi sulla lite, riconoscendo l'efficacia della clausola compromissoria contenuta in un contratto stipulato dal rettore in via d'urgenza, nonostante il diniego di ratifica da parte del consiglio di amministrazione).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 31/08/1933 num. 1592 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1387, Cod. Civ. art. 1388
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)