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Sez. 3, Sentenza n. 6672 del 23/03/2011 (Rv. 617160 - 01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITÀ - IN GENERE | Università statali - Assistenza in giudizio da parte di un avvocato del libero foro - Ammissibilità - Onere di produrre in giudizio la delibera di autorizzazione o la successiva ratifica - Sussistenza - Omissione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2011-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617160-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITÀ - IN GENERE

A norma dell'art. 56 del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, le Università statali hanno la facoltà di farsi assistere in giudizio, in alternativa all'Avvocatura dello Stato, anche da un avvocato del libero foro, a condizione che sussista un'apposita e motivata delibera in tal senso, da sottoporre ai competenti organi di vigilanza. In tal caso, fermo restando che il mandato deve essere sottoscritto dal Rettore, il difensore ha l'onere di produrre - a pena di inammissibilità conseguente alla carenza dello "ius postulandi" - la previa delibera di autorizzazione da parte del Consiglio di amministrazione o, qualora il Rettore abbia agito in via di urgenza, la successiva delibera di ratifica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Regio Decr. 31/08/1933 num. 1592 art. 10, Regio Decr. 31/08/1933 num. 1592 art. 12, Regio Decr. 31/08/1933 num. 1592 art. 56, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 43, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 45, Legge 09/05/1989 num. 168

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)