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Sez. U - , Sentenza n. 15342 del 12/06/2018 (Rv. 649492 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CORTE DEI CONTI | Azione di responsabilità erariale - Giudizio di primo grado - Nullità per violazione del diritto di difesa - Decisione nel merito in unico grado in sede di gravame - Difetto di giurisdizione per irregolare costituzione del giudice - Insussitenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649492-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CORTE DEI CONTI

Il difetto di giurisdizione per irregolare costituzione del giudice si determina solo nelle ipotesi in cui vi sia un difetto così grave da rivelare la totale carenza di legittimazione del giudice o dei singoli componenti del collegio, ovvero la loro assoluta inidoneità a far parte di un organo giurisdizionale. Deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 362 c.p.c., promosso avverso la decisione in grado di appello del giudice contabile, ove si lamenti che, a seguito della declaratoria di nullità della statuizione di primo grado per violazione del diritto di difesa, l'azione di responsabilità erariale sia stata decisa nel merito in unico grado in sede di gravame, senza rimessione della causa al primo giudice.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)