Sez. U, Ordinanza n. 16246 del 26/07/2011 (Rv. 618656 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Vizio di costituzione dell'organo giudicante - Consigliere di Stato tabellarmente incardinato in una sezione consultiva - Difetto di giurisdizione - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO
Il difetto di giurisdizione per irregolare costituzione del giudice si determina solo nell'ipotesi di un'alterazione qualitativa o quantitativa del collegio giudicante, ovvero quando vi sia una totale carenza di legittimazione di uno o più dei suoi componenti o possa ravvisarsi una assoluta inidoneità degli stessi in modo da determinare una non coincidenza dell'organo giurisdizionale con quello delineato dalla legge. Ne consegue che non può essere impugnata con ricorso per cassazione, per violazione dei limiti esterni della giurisdizione, la sentenza del Consiglio di Stato emessa da un collegio nel quale uno dei consiglieri risulti compreso nell'organico tabellare di una sezione consultiva, in quanto egli è comunque munito dello "status" di magistrato del Consiglio di Stato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)