Sez. L - , Sentenza n. 25919 del 15/12/2016 (Rv. 642500 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITÀ - SUCCESSIONE DI CONTRATTI | Contratti collettivi di diritto comune - Efficacia ultrattiva - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITÀ - SUCCESSIONE DI CONTRATTI
I contratti collettivi di diritto comune, costituendo manifestazione dell'autonomia negoziale degli stipulanti, operano esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle parti, atteso che l'opposto principio di ultrattività della vincolatività del contratto scaduto sino ad un nuovo regolamento collettivo, ponendosi come limite alla libera volontà delle organizzazioni sindacali, sarebbe in contrasto con la garanzia prevista dall'art. 39 Cost. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza di appello, ha escluso la ultrattività di un precedente c.c.n.l. che, in tema di orario di lavoro, fissava la prestazione media giornaliera, e ritenuto la legittimità di un accordo aziendale, attuativo di un c.c.n.l. successivo, che consentiva alla parte datoriale il rispetto di un orario settimanale in un arco temporale plurimensile).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Contr. Coll. 27/11/2000 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)