Sez. L, Sentenza n. 20784 del 07/10/2010 (Rv. 615439 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Contratto postcorporativo - Clausole retributive - Scadenza - Efficacia ultrattiva - Esclusione - Fondamento costituzionale ex art. 39 cost. - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE
I contratti collettivi di diritto comune, costituendo manifestazione dell'autonomia negoziale degli stipulanti, operano esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle parti, atteso che l'opposto principio di ultrattività della vincolatività del contratto scaduto sino ad un nuovo regolamento collettivo, ponendosi come limite alla libera volontà delle organizzazioni sindacali, sarebbe in contrasto con la garanzia prevista dall'art. 39 Cost. (Nella specie la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha escluso l'ultrattività del CCNL per i dipendenti dell'Ente Poste Italiane stipulato il 24 novembre 1994, atteso che l'art. 87 dello stesso prevedeva che l'accordo sarebbe rimasto in vigore fino al 31 dicembre 1997 e che da quella data il rapporto sarebbe stato disciplinato dalle norme di diritto privato).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 39, Cod. Civ. art. 2074, Contr. Coll. 24/11/1994 art. 87
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)