Sez. 3, Sentenza n. 2616 del 14/04/1986 (Rv. 445693 - 01)
LOCAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - INDENNITÀ EX ART. 34 DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - SPETTANZA AL CONDUTTORE - CONDIZIONI - SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E DI VENDITA AL MINUTO - RILEVANZA - PREVALENZA DELLA SECONDA ATTIVITÀ - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - INDENNITÀ EX ART. 34 DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - SPETTANZA AL CONDUTTORE - CONDIZIONI - SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E DI VENDITA AL MINUTO - RILEVANZA - PREVALENZA DELLA SECONDA ATTIVITÀ - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
L'indennità prevista dall'art. 34 della legge n. 392 del 1978 a favore del conduttore di immobile destinato ad uso diverso di abitazione, sempreché l'attività in esso esercitata comporti il contatto diretto con il pubblico degli utenti e dei consumatori (a mente del successivo art. 35), compete anche al conduttore il quale svolga nell'immobile condotto in locazione sia l'attività di produzione che quella di vendita al minuto indipendentemente dalla prevalenza o meno di quest'ultima attività.*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)