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Sez. 3, Sentenza n. 2015 del 01/03/1994 (Rv. 485506 - 01)

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Indennità per la perdita dell'avviamento - In genere | Immobile adibito ad usi diversi - Spettanza dell'indennità al conduttore - Condizione - Attività di vendita al minuto con carattere esclusivo o prevalente - Rilevanza.
Stato
decisa il 1994-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485506-01

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Indennità per la perdita dell'avviamento - In genere

Poiché nell'ipotesi in cui l'immobile locato è adibito ad usi diversi, la disciplina applicabile è quella dell'uso prevalente, l'indennità per la perdita di avviamento commerciale, prevista dall'art. 34 legge 27 luglio 1978 n. 392, compete al conduttore dell'immobile adibito per uso non abitativo soltanto quando l'attività di vendita al minuto, con modalità che comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, sia esclusiva o prevalente, rispetto ad altre attività eventualmente esercitate nello stesso locale.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)