Sez. 5, Sentenza n. 11712 del 27/05/2011 (Rv. 618183 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Liquidazione delle imposte ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - Riduzione o esclusione di un credito di imposta - Emissione di avviso di accertamento o utilizzo di proceduta automatizzata relativa alla dichiarazione - Necessità - Mera iscrizione a ruolo a correzione di eccedenza per l'anno successivo - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE
La riduzione (o il mancato riconoscimento) di un credito d'imposta, dichiarato dal contribuente e relativo all'annualità precedente a quella oggetto di controllo automatico, di cui all'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, può essere effettuata solo con emissione di avviso di accertamento o con procedura automatizzata relativa alla dichiarazione predetta, non anche con sommaria iscrizione a ruolo a correzione di eccedenza per l'anno successivo. (Fattispecie disciplinata, "ratione temporis", dall'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 13 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 09/07/1997 num. 241 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)