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Sez. 5, Sentenza n. 8140 del 23/05/2012 (Rv. 622687 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - OCCULTAMENTO DI PREZZO (O VALORE) - PENA PECUNIARIA | In genere.
Stato
decisa il 2012-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622687-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - OCCULTAMENTO DI PREZZO (O VALORE) - PENA PECUNIARIA

Nel caso in cui il contribuente indichi nella dichiarazione dei redditi un'eccedenza d'imposta derivante risultante dalle precedenti dichiarazioni, ed utilizzata in compensazione, di importo superiore a quanto risulti all'anagrafe tributaria, l'Ufficio può rettificare l'imposta a credito indicata dal dichiarante, recuperando a tassazione la differenza effettivamente spettante mediante il ricorso al procedimento di cui all'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, poiché tale attività di rettifica implica semplicemente un ricalcolo dell'imposta risultante dalla liquidazione della dichiarazione ed un mero controllo cartolare di dati, con esclusione di qualunque valutazione giuridica, ed è pertanto inquadrabile nella fattispecie di cui al secondo comma, lett. a), del citato art. 36 bis che prevede la correzione degli "errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi".

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)