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Sez. 3, Sentenza n. 3074 del 08/02/2013 (Rv. 625367 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA | Sentenza di primo grado confermata in appello - Cassazione con rinvio della sentenza d'appello - Esecuzione iniziata sulla base della sentenza di primo grado e proseguita in pendenza del giudizio di appello - Efficacia degli atti della procedura esecutiva - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2013-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625367-01

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA

La cassazione con rinvio della sentenza di appello confermativa di quella di primo grado costituente titolo esecutivo, ove l'esecuzione abbia avuto inizio sulla base della decisione del giudice di prime cure e sia proseguita con atti successivi alla pronuncia della sentenza di appello poi cassata, determina - a norma dell'art. 336, secondo comma, cod. proc. civ. - la caducazione soltanto di tali atti successivi, mentre restano fermi quelli pregressi, potendo riprendere l'esecuzione dall'ultimo di essi, salvo che, ai sensi dell'art. 283 cod. proc. civ., il giudice del rinvio sospenda l'esecutività della sentenza di primo grado, delibando le ragioni della disposta cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 283 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)