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Sez. L - , Ordinanza n. 31155 del 03/12/2018 (Rv. 651923 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Giudizio di sussunzione della fattispecie concreta nella clausola elastica - Sindacabilità in cassazione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651923-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA

In tema di licenziamento, la sussunzione della fattispecie concreta nella clausola elastica della giusta causa secondo "standards" conformi ai valori dell'ordinamento, che trovino conferma nella realtà sociale, è sindacabile in sede di legittimità con riguardo alla pertinenza e non coerenza del giudizio operato, quali specificazioni del parametro normativo avente natura giuridica e del conseguente controllo nomofilattico affidato alla Cassazione. (Nella specie, è stata ritenuta carente e non in linea con i predetti principi la valutazione espressa dalla Corte territoriale in ordine alla assenza di gravità e serietà di una minaccia di morte, profferita dal lavoratore nei confronti di un superiore gerarchico "a freddo", al di fuori di una conversazione animata, peraltro in una situazione di conflittualità già riscontrata dalle autorità penali).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3, Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)