Sez. L, Sentenza n. 14637 del 28/12/1999 (Rv. 532572 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Minacce - Frase minacciosa pronunciata da dirigente - Valutazione della portata ed efficacia intimidatoria - Apprezzamento del giudice di merito - Insindacabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA
L'effettiva portata ed efficacia intimidatoria di frasi minacciose pronunciate da un dirigente d'azienda e poste a base di un licenziamento per giusta causa sono oggetto di una valutazione del giudice di merito insindacabile in cassazione, se il suo apprezzamento del fatto è immune da vizi logici o giuridici. (Nella specie, nel corso di trattative informali con il direttore del personale per una risoluzione consensuale del rapporto, e in un momento di alterazione a fronte di offerte ritenute irrisorie, il dirigente aveva affermato che la controparte avrebbe potuto pentirsi della mancata accettazione delle sue proposte, anche perché c'erano situazioni che avrebbero potuto far chiudere le filiali e bloccare l'attività dell'azienda; il giudice di merito, con statuizione sul punto confermata dalla S.C. , aveva ritenuto che le espressioni per la loro genericità e il contesto non avevano avuto effettiva idoneità intimidatoria).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)