Sez. 1, Sentenza n. 52 del 09/01/1975 (Rv. 373192 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - PROCURA CON ATTO SEPARATO - SPECIALITA - ESTREMI - RILASCIO POSTERIORE ALLA SENTENZA IMPUGNATA - NECESSITA - MANCANZA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - PROCURA CON ATTO SEPARATO - SPECIALITA - ESTREMI - RILASCIO POSTERIORE ALLA SENTENZA IMPUGNATA - NECESSITA - MANCANZA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
Quando il conferimento al difensore della procura ad litem, da parte di chi ricorre per Cassazione, avvenga mediante atto separato dal ricorso, il requisito della specialita, richiesto dall'art 365 cod proc civ, impone che la procura stessa contenga l'indicazione degli elementi essenziali del ricorso, e, cioe, l'indicazione delle parti e degli estremi della sentenza impugnata, nonche il particolare e preciso riferimento alla fase processuale da instaurarsi dinanzi al supremo collegio; e cio comporta che l'attribuzione del mandato non puo validamente avvenire se non in data posteriore a quella della pronunzia impugnata ed anteriore alla data di notifica del ricorso. E, pertanto inammissibile il ricorso per Cassazione sottoscritto da un difensore munito di una procura generale rilasciatagli anteriormente alla sentenza impugnata. (Conf 1225/72, mass n; 2156/71, mass n 352909; (Conf 1921/69, mass n 341071).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)