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Sez. 1, Sentenza n. 1921 del 30/05/1969 (Rv. 341071 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - PROCURA CONFERITA CON ATTO SEPARATO - CONFERIMENTO ANTERIORE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
Stato
decisa il 1969-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341071-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - PROCURA CONFERITA CON ATTO SEPARATO - CONFERIMENTO ANTERIORE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*

Quando la procura al difensore, da parte di chi propone ricorso per Cassazione, e conferita con atto separato, non e sufficiente una procura generale, ma occorre una procura speciale, che deve contenere non solo l'incarico all'avvocato di proporre il ricorso, ma anche l'indicazione della sentenza che si intende impugnare. Pertanto, la procura deve essere di data posteriore alla sentenza impugnata ed anteriore alla notificazione del ricorso, in quanto la procura anteriore alla sentenza non puo considerarsi procura speciale, ai sensi dell'art.365 cod.proc.civ., e non puo impedire l'inammissibilita del ricorso, comminata dall'articolo medesimo. (V.340-69 massima n.338340 2455-68, massima n.334873, 1099-67 massima n.327496).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)