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Sez. 3, Sentenza n. 2176 del 08/07/1971 (Rv. 352948 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - PER FATTO DELL'AGENTE - RECESSO - DETERMINAZIONE - UTILIZZABILITA DELLA NOZIONE DI GIUSTA CAUSA RELATIVA AL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.*
Stato
decisa il 1971-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352948-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - PER FATTO DELL'AGENTE - RECESSO - DETERMINAZIONE - UTILIZZABILITA DELLA NOZIONE DI GIUSTA CAUSA RELATIVA AL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.*

Sussiste un'evidente analogia tra la disciplina predisposta dagli artt 1750 e 1751 cod civ circa il recesso del contratto di Agenzia e quella contemplata dagli artt 2118 e 2119 dello stesso codice per lo scioglimento del rapporto di lavoro subordinato, essendo il presupposto fiduciario alla base di entrambi gli istituti, pur nella sostanziale diversita delle rispettive prestazioni e della giuridica configurazione dei due rapporti, sicche il concetto di giusta causa, di cui all'art 2119 cod civ' puo bene essere utilizzato per determinare se lo scioglimento del contratto di Agenzia sia avvenuto per un fatto imputabile all'agente ovvero per un fatto a lui non imputabile.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 1750, Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)