Sez. L, Sentenza n. 1340 del 10/04/1975 (Rv. 374866 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - IN GENERE - PER FATTO DELL'AGENTE - GIUSTA CAUSA - NOZIONE PER IL LAVORO SUBORDINATO - UTILIZZABILITA.*
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - IN GENERE - PER FATTO DELL'AGENTE - GIUSTA CAUSA - NOZIONE PER IL LAVORO SUBORDINATO - UTILIZZABILITA.*
Per l'evidente analogia che sussiste tra la disciplina del recesso nel contratto di Agenzia e quella dello scioglimento del contratto di lavoro subordinato, fondati entrambi su un rapporto fiduciario, il concetto di 'giusta causà di cui all'art 2119 cod civ ben puo essere utilizzato, pur nella sostanziale diversita delle rispettive prestazioni e della configurazione giuridica dei due contratti, per stabilire se lo scioglimento del contratto di Agenzia a tempo indeterminato sia avvenuto o meno per un fatto imputabile all'agente, tale da precludere la possibilita di prosecuzione sia pur temporanea del rapporto. (Conf 2176/71, mass n 352948).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1750, Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)