Sez. 4, Sentenza n. 2212 del 16/01/1986 Ud. (dep. 18/03/1986) Rv. 172169 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI - FINALITÀ DELLE DISPOSIZIONI - DIFFERIMENTO - TAMPONAMENTI ED OGNI ALTRA IPOTESI DI PERICOLO - VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE - COLPA DEL CONDUCENTE - CONSEGUENZE IN CASO DI INVESTIMENTO DI PERSONA.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI - FINALITÀ DELLE DISPOSIZIONI - DIFFERIMENTO - TAMPONAMENTI ED OGNI ALTRA IPOTESI DI PERICOLO - VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE - COLPA DEL CONDUCENTE - CONSEGUENZE IN CASO DI INVESTIMENTO DI PERSONA.*
La disposizione di cui all'art. 107 codice della strada che prescrive la distanza di sicurezza tra veicoli tende ad evitare non solo l'urto da tergo contro il veicolo antistante ma qualunque evento di danno che possa derivare da una distanza troppo ravvicinata. Trattasi di norma elastica e il suo scopo è quello di evitare tutti i pericoli che possono presentarsi per non aver potuto avere una sufficiente visibilità della strada che si sta impegnando a causa del veicolo che precede. Pertanto ben può ravvisarsi la colpa per violazione di detta norma quando il conducente di un veicolo, per essersi trovato troppo a ridosso del precedente veicolo, non abbia potuto evitare lo investimento di una persona che, per la deviazione del veicolo antistante su di un lato, si sia trovato improvvisamente e a breve distanza davanti, ivi proiettata a seguito di altro incidente. (Conf mass n 157765 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 7, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)