Sez. 4, Sentenza n. 1896 del 20/12/1982 Ud. (dep. 09/03/1983) Rv. 157765 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI - FINALITÀ DELLA DISPOSIZIONE - RIFERIMENTO A TAMPONAMENTI E AD OGNI IPOTESI DI PERICOLO.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI - FINALITÀ DELLA DISPOSIZIONE - RIFERIMENTO A TAMPONAMENTI E AD OGNI IPOTESI DI PERICOLO.*
L'imposizione di una distanza di sicurezza tra veicoli, di cui all'art. 107 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, è intesa ad evitare non soltanto l'urto da tergo del veicolo che precede, cosiddetto tamponamento, ma anche tutte le possibili situazioni di pericolo. (Conf mass n 152267; (Conf mass n 143171; (Conf mass n 125911; (Conf mass n 123844; (Conf mass n 120774).*
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 107, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)