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Sez. 1, Sentenza n. 1966 del 22/06/1971 (Rv. 352552 - 01)

VENDITA - IN GENERE - ELEMENTI COSTITUTIVI - ACCORDO SUL BENE E SUL PREZZO - SUCCESSIVA MODIFICA DEL PREZZO - MUTAMENTO ESSENZIALE DEL CONTRATTO - INSUSSISTENZA - SOSTITUZIONE DEL PREZZO ORIGINARIO CON LA PRESTAZIONE DI UNA COSA - OBBLIGO PER IL COMPRATORE DI VERSARE IL PREZZO NEL CASO DI MANCATA CONSEGNA DELLA COSA - PERSISTENZA DEL CONTRATTO DI VENDITA - DATIO IN SOLUTUM DI UNA COSA APPARTENENTE AD UN TERZO - RAPPORTO CON IL CONTRATTO DI VENDITA - COMPRAVENDITA DI IMMOBILI - PAGAMENTO DEL PREZZO - PROVA MEDIANTE TESTIMONI O PRESUNZIONI - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1971-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352552-01

VENDITA - IN GENERE - ELEMENTI COSTITUTIVI - ACCORDO SUL BENE E SUL PREZZO - SUCCESSIVA MODIFICA DEL PREZZO - MUTAMENTO ESSENZIALE DEL CONTRATTO - INSUSSISTENZA - SOSTITUZIONE DEL PREZZO ORIGINARIO CON LA PRESTAZIONE DI UNA COSA - OBBLIGO PER IL COMPRATORE DI VERSARE IL PREZZO NEL CASO DI MANCATA CONSEGNA DELLA COSA - PERSISTENZA DEL CONTRATTO DI VENDITA - DATIO IN SOLUTUM DI UNA COSA APPARTENENTE AD UN TERZO - RAPPORTO CON IL CONTRATTO DI VENDITA - COMPRAVENDITA DI IMMOBILI - PAGAMENTO DEL PREZZO - PROVA MEDIANTE TESTIMONI O PRESUNZIONI - AMMISSIBILITA.*

Per l'esistenza del contratto di vendita e necessario l'accordo sulla cosa e sul prezzo, ma una volta intervenuto tale accordo, la modifica del prezzo di vendita non importa mutamento essenziale del contrattò per cui si ha contratto di compravendita anche quando le parti sostituiscono al prezzo una cosa da dare 'in solutum', con il patto che - ove essa non sia corrisposta - l'acquirente resti debitore del prezzo originario. Qualora l'accordo sostitutivo preveda l'Obbligo di consegnare una cosa di proprieta di un terzo, si hanno due distinti negozi, aventi ciascuno una propria causa, ma coordinati, onde - in caso di inadempienza del negozio solutorio - il venditore puo domandare il residuo prezzo originario. Ai fini della validita della compravendita si deve distinguere il momento formativo dell'accordo da quello diverso, del momento esecutivo dell'accordo gia formato. Il pagamento del prezzo, che puo essere anche non contestuale al contratto, attiene alla Estinzione della obbligazione del compratore e, quindi, alla esecuzione del contratto. Consegue che, in tema di compravendita di immobili, solo l'accordo sulla cosa e sul prezzo deve avvenire, ai sensi dell'art 1350 cod civ, in Forma scritta, mentre il negozio solutorio - che puo essere anche non contestuale alla vendita immobiliare - puo non essere redatto per iscritto e, per la sua autonomia dal contratto di vendita al quale e collegato, e ammissibile, per esso, la prova per testimoni e per presunzioni.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1552, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2726, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)