Sez. 2, Sentenza n. 2268 del 09/04/1980 (Rv. 405939 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - IN GENERE - COMPRAVENDITA IMMOBILIARE - MODALITA DI ESTINZIONE DEL DEBITO DEL COMPRATORE - DETERMINAZIONE IN CONVENZIONE NON SCRITTA E POSTERIORE AL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO - LEGITTIMITA.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - IN GENERE - COMPRAVENDITA IMMOBILIARE - MODALITA DI ESTINZIONE DEL DEBITO DEL COMPRATORE - DETERMINAZIONE IN CONVENZIONE NON SCRITTA E POSTERIORE AL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO - LEGITTIMITA.*
In tema di compravendita immobiliare, le modalita di Estinzione del debito del compratore (o promittente compratore) relativo al prezzo convenuto (nella specie, rinvio del termine di pagamento del prezzo e compensazione di parte dello stesso prezzo con il credito verso il venditore per danni derivanti da un vizio non eliminabile della cosa venduta) attenendo all'esecuzione del contratto e non al suo perfezionamento, possono essere oggetto di convenzione anche non scritta tra le parti ed aver luogo anche in un momento successivo al perfezionamento del contratto stesso, essendo normale che la esecuzione di un contratto avvenga non contestualmente, ma in un momento posteriore a quello della formazione del consenso. (V 2818/73, mass n 366386; (V 1966/71, mass n 352552).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1552, Cod. Civ. art. 2726
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)