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Sez. 3, Sentenza n. 774 del 21/12/1994 Ud. (dep. 24/01/1995) Rv. 201230 - 01

Acque | Tutela dall'inquinamento - Macello comunale - Scarico - Controllo del Sindaco - Necessità - Contenuto - Veterinario - Mandato - Limiti.
Stato
decisa il 1994-12-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201230-01

Acque

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, nel caso di un macello comunale lo scarico deve essere controllato dal rappresentante del Comune, ossia dal Sindaco, onde evitare ogni illegittimità. Tale controllo deve comprendere la verifica della preventiva autorizzazione e la predisposizione di tutte le misure di prevenzione strutturale ed organizzative atte ad eliminare in concreto il fatto grave dell'inquinamento. Il veterinario, nell'ambito del macello comunale, ha un mandato limitato agli aspetti sanitari, con competenza tecnica, che comprende anche il dovere di segnalare eventuali distinzioni incidentali sulla normativa a tutela delle acque ma non ha la responsabilità di sovrintendere in via esclusiva alla osservanza di tale normativa.

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 com. 1 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)