Sez. 3, Sentenza n. 775 del 29/05/1996 Cc. (dep. 09/10/1996) Rv. 206675 - 01
ACQUE | Tutela dall'inquinamento - Sindaco - Quale responsabile di macello comunale - Avvenuto superamento di limiti di accettabilità - Insussistenza di colpevolezza - Condizioni - Fattispecie.
ACQUE
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, al Sindaco non è addebitabile alcun profilo di colpevolezza - nella specie quale responsabile del macello comunale per l'avvenuto superamento di alcuni limiti di accettabilità - qualora trovi giustificazione che egli non abbia curato di persona i doveri inerenti alla sua posizione di destinatario della norma penale e non abbia impedito il verificarsi dell'evento in ragione dell'ordinamento dell'ente di appartenenza e della disposta, rituale delega, nonché in relazione alla particolare natura tecnica delle funzioni delegate, estranee alla politica ambientale ed ai suoi compiti di "governo" dell'ente e qualora, in considerazione delle circostanze di fatto e della natura del precetto violato, il Sindaco medesimo non sia nelle condizioni di rendersi conto preventivamente della inadempienza del delegato e quindi della necessità del suo intervento al fine di garantire il rispetto della norma penale violata dallo stesso "delegato". (La S.C., nell'annullare senza rinvio la sentenza di condanna, ha osservato che il dirigente di un ufficio, "delegato" di specifiche incombenze ambientali proprie del legale rappresentante dell'ente, risponde penalmente per l'inosservanza degli obblighi rientranti nelle funzioni trasferibili, già di competenza del Sindaco, su cui grava, a seguito ed in ragione della delega, un nuovo, specifico dovere di vigilanza e controllo dell'incaricato. (Nella specie non violato, circa l'esatto adempimento di detti obblighi).
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 CORTE COST., Legge 17/05/1995 num. 172 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)