Sez. 1, Sentenza n. 19340 del 21/08/2013 (Rv. 627644 - 01)
CALAMITÀ PUBBLICHE - CALAMITÀ NATURALI - TERREMOTI | Contributi alle imprese danneggiate dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 - Legge statale n. 219 del 1981 (art. 22) e legge della Regione Campania n. 21 del 1983 (art. 2) - Impossibilità di ricostruzione "in loco" - Indennizzabilità dei costi di investimento equivalente per qualità aziendale - Esclusione - Rilevanza dei soli danni al patrimonio immobiliare imprenditoriale - Fondamento.
CALAMITÀ PUBBLICHE - CALAMITÀ NATURALI - TERREMOTI
In tema di contributi alle imprese danneggiate a seguito degli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, l'art. 22 della legge 14 maggio 1981, n. 291 (sostanzialmente trasfuso nell'art. 28 del d.lgs. 30 marzo 1990, n. 76), e l'art. 2 della legge della Regione Campania 3 giugno 1983, n. 21, vanno interpretati nel senso che, allorché l'integrale ricostruzione "in loco" sia divenuta impossibile, il contributo deve essere correlato non già ai costi di un investimento equivalente per qualità aziendale, quanto ai danni al patrimonio immobiliare effettivamente patiti dall'impresa, ovvero all'attività di ripristino funzionalmente e cronologicamente imposta dal sisma stesso in base ad una sequenza causale esclusiva.
Riferimenti normativi: Legge 14/05/1981 num. 219 art. 22, Decreto Legisl. 30/03/1990 num. 76 art. 28, Legge Reg. Campania 03/06/1983 num. 21 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)