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Sez. 1, Sentenza n. 5248 del 04/04/2003 (Rv. 561858 - 01)

CALAMITÀ PUBBLICHE - CALAMITÀ NATURALI - TERREMOTI | Concessione ed erogazione di contributi alle imprese danneggiate dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 - Legge statale n. 219 del 1981 (art. 22) e legge della Regione Campania n. 21 del 1983 (art. 2) - Sovvenzioni per investimenti e spese realizzati in data anteriore alla presentazione della domanda - Ammissibilità - Condizioni - Contributo erogato - Posizione del privato - Natura di diritto soggettivo - Comportamento della P.A. nella successiva esecuzione del prescritto collaudo - Limiti - Principio di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento del cittadino - Necessario rispetto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561858-01

CALAMITÀ PUBBLICHE - CALAMITÀ NATURALI - TERREMOTI

In materia di contributi alle imprese danneggiate a seguito degli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, tanto l'art. 22 della legge statale 14 maggio 1981, n. 219 (sostanzialmente trasfuso nell'art. 28 del D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76), quanto l'art. 2 della legge della Regione Campania 3 giugno 1983, n. 21 riconoscono la prevista sovvenzione anche nelle ipotesi in cui ricostruzione o riparazione di locali ed attrezzature o rinnovo di arredi siano stati effettuati anteriormente alla presentazione della relativa domanda, purché tali investimenti e spese, effettuati al fine della continuazione immediata dell'esercizio dell'impresa, siano connessi ai danni provocati dal terremoto e siano corredati da apposita perizia giurata; una volta che la P.A. abbia provveduto alla liquidazione e al pagamento del suddetto contributo, la posizione del privato assume la consistenza del diritto soggettivo in relazione alla conservazione della disponibilità della somma percepita, sicché il comportamento della Regione nell'esecuzione degli atti conseguenti non può essere esercitato "ad libitum", ma incontra il limite - il cui rispetto è sindacabile dal giudice ordinario - derivante dall'osservanza del principio di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica nei suoi rapporti con la P.A. (Nella specie, benché il privato avesse presentato, contestualmente alla ricezione della sovvenzione, la prescritta istanza di collaudo dei lavori e degli acquisti già effettuati, la Regione aveva proceduto all'esecuzione del collaudo dopo oltre nove anni, quando oramai lo stesso privato, beneficiario del contributo, aveva ceduto l'azienda ed il cessionario aveva apportato modificazioni alle opere e agli arredi oggetto della sovvenzione: modificazioni che, rilevate al momento del collaudo, ne avevano impedito l'esecuzione ed erano state poste a fondamento del provvedimento regionale di revoca del contributo).

Riferimenti normativi: Legge 14/05/1981 num. 219 art. 22, Decreto Legisl. 30/03/1990 num. 76 art. 28, Legge Reg. Campania 03/06/1983 num. 21 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)