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Sez. 2, Sentenza n. 388 del 05/02/1966 (Rv. 320769 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - MORTE DEL PROCURATORE PRIMA DELLA NOTIFICAZIONE - NOTIFICAZIONE ALLA PARTE PERSONALMENTE.*
Stato
decisa il 1966-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320769-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - MORTE DEL PROCURATORE PRIMA DELLA NOTIFICAZIONE - NOTIFICAZIONE ALLA PARTE PERSONALMENTE.*

La morte del procuratore domiciliatario fa venir meno l'elezione di domicilio presso di lui e la rappresentanza della parte. Pertanto, in caso di morte del detto procuratore anteriormente alla notificazione dell'atto di impugnazione, questo deve ritenersi ritualmente notificato nella residenza della parte. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)