Sez. 2, Sentenza n. 370 del 20/01/1986 (Rv. 443982 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO D'IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - NOTIFICAZIONE PRESSO LO STUDIO DEL PROCURATORE DOMICILIATARIO - VALIDITÀ - MORTE DEL PROCURATORE DOMICILIATARIO PRIMA DELLA NOTIFICA - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO D'IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - NOTIFICAZIONE PRESSO LO STUDIO DEL PROCURATORE DOMICILIATARIO - VALIDITÀ - MORTE DEL PROCURATORE DOMICILIATARIO PRIMA DELLA NOTIFICA - IRRILEVANZA.*
L'indicazione dei luoghi nei quali, a termini dell'art. 330 cod. proc. civ., deve essere notificata l'impugnazione si basa sul presupposto che gli stessi siano quelli più idonei ad assicurare che il destinatario venga a conoscenza dell'atto notificatogli e prescinde, quindi, dalle persone che in essi possano trovarsi. Pertanto, ai fini della validità della notifica del ricorso per Cassazione eseguita presso lo studio del procuratore domiciliatario, è irrilevante la circostanza della morte del procuratore medesimo avvenuta prima di tale notifica. (V 4119/82, mass n 422093; (V 2167/79, mass n 398519; (V 832/79, mass n 397003; (V 2230/74, mass n 370602; (V 386/66, mass n 320769; (V 1586/65; (Conf 4863/80, mass n 408690).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)