Sez. 1, Sentenza n. 267 del 12/01/1993 (Rv. 480233 - 01)
Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Legittimazione | Promuovimento dell'azione da parte del genitore esercente la potestà e da parte del tutore - Casi di sostituzione processuale - Dichiarazione espressa del genitore di agire nell'interesse del figlio - Necessità - Esclusione - Condizioni.
Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Legittimazione
L'art. 273 cod. civ., che consente al genitore esercente la potestà, ed al tutore, di promuovere nell'interesse del minore l'azione di dichiarazione giudiziale della paternità e maternità naturale, prevede un caso di sostituzione processuale con il conferimento di un potere di azione a soggetti diversi dal titolare del diritto, in funzione di un loro particolare interesse all'esercizio di detto potere, ed al fine suddetto non è necessario che il genitore dichiari espressamente di agire nell'interesse del figlio, quando dal contesto dell'atto risulti univocamente tale volontà.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 273
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)