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Sez. 1, Sentenza n. 267 del 12/01/1993 (Rv. 480233 - 01)

Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Legittimazione | Promuovimento dell'azione da parte del genitore esercente la potestà e da parte del tutore - Casi di sostituzione processuale - Dichiarazione espressa del genitore di agire nell'interesse del figlio - Necessità - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 1993-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480233-01

Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Legittimazione

L'art. 273 cod. civ., che consente al genitore esercente la potestà, ed al tutore, di promuovere nell'interesse del minore l'azione di dichiarazione giudiziale della paternità e maternità naturale, prevede un caso di sostituzione processuale con il conferimento di un potere di azione a soggetti diversi dal titolare del diritto, in funzione di un loro particolare interesse all'esercizio di detto potere, ed al fine suddetto non è necessario che il genitore dichiari espressamente di agire nell'interesse del figlio, quando dal contesto dell'atto risulti univocamente tale volontà.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 273

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)